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Comma 0.1.
Il codice deontologico fa parte dell’apparato di regole contrattuali cui gli aderenti all’associazione si conformano; in questo senso, pone norme giuridicamente rilevanti, almeno con riferimento all’associazione che lo ha adottato e ai suoi singoli membri. Suggerisco quindi di eliminare le parole “e non è un codice di norme giuridiche” e di riformulare l’ultima parte del comma 0.1. come segue:
“…: esso impegna i bibliotecari in quanto professionisti che vi si conformano liberamente”.
Comma 0.5.
Suggerisco di eliminare il comma 0.5, perché non aggiunge informazioni rispetto ai commi precedenti. Inoltre, “lo statuto dell’autonomia” è una formula letteraria, ma tecnicamente non appropriata alla natura e alla valenza giuridica di un codice deontologico.
per una vasta serie di motivi (lo consiglia l'IFLA, fa cosi' la maggior parte delle associazioni professionali del nostro settore, solo cosi' e' possibile avere un punto di vista professionale esterno e condiviso rispetto al quale valutare moralmente le leggi dal punto di vista bibliotecario, scarsa sensatezza di sanzionare l'assenza di gran parte delle caratteristiche del "buon bibliotecario" citate nel codice deontologico, possibilità di maggiore durata e astrattezza del codice deontologico rispetto ad un diverso testo normativo di tipo giuridico/amministrativo piu' concreto e piu' spesso soggetto a cambiamenti, ecc.) il gruppo di lavoro per la revisione del codice deontologico ritiene che sia bene che l'AIB disponga di un testo normativo di tipo esclusivamente etico/morale, che non faccia riferimento ne' ad organi associativi deputati ad indagini e giudizi ne' a sanzioni disciplinari concrete, ma si limiti ad indicare alcuni principi o valori ideali, ai quali ispirare tutte le azioni e tutti gli altri testi dell'AIB e dei bibliotecari.
poiche' pero' la Legge 4/2013 richiede (anche) un testo normativo di tipo giuridico/amministrativo che preveda invece indagini, giudizi e sanzioni nel caso di "malefatte" dei bibliotecari nei confronti degli utenti, il gruppo ritiene che tale funzione possa essere meglio assolta dall'attuale "codice di comportamento" (eventualmente ribattezzabile "codice di condotta"), da modificare e ampliare in modo che tratti anche delle possibili "malefatte verso l'esterno" e non solo di quelle "verso l'interno" dell'associazione.
a favore di tale sdoppiamento giocano anche:
1) il fatto che nel codice di comportamento/condotta e' gia' implicitamente previsto un "organo di giudizio" (probabilmente il collegio dei probiviri, in base al suo stesso regolamento e allo statuto aib, probabilmente da armonizzare meglio fra loro), che attualmente e' chiamato a giudicare solo le "malefatte interne" ma che nel nuovo testo potrebbe essere coinvolto anche nei giudizi su quelle "esterne";
2) il precedente del CILIP, che ha sia un codice di "principi etici" che non prevede ne' giudizi ne' sanzioni che un piu' esteso "codice di pratica professionale" dove, al punto C7, si prescrive anche di segnalare le violazioni del codice stesso alle "autorita' competenti", fra cui il CILIP stesso;
3) il fatto che l'attuale codice di comportamento dovra' comunque essere aggiornato rispetto al nuovo assetto associativo, anche solo per sostituire "soci" con "associati";
4) il fatto che il nuovo codice di comportamento/condotta potrebbe includere un nuovo paragrafo sui "doveri dell'associato nei confronti degli utenti" che selezionasse, fra tutti i doveri etici inclusi nel codice deontologico, quel sottoinsieme di doveri verso gli utenti che si ritiene sia sensato e giusto "rinforzare" con una sanzione amministrativo/giuridica.
Riccardo Ridi
docente di biblioteconomia a Ca' Foscari
e coordinatore del gruppo di lavoro AIB
per la revisione del codice deontologico
Il dubbio che mi viene è: io sono una libera professionista, per cui il mio codice deontologico dovrei costruirmelo solo sulla base dei miei personali principi morali ( se ne ho); d'altronde non esiste, che io sappia, un "giuramento di Ippocrate" per i catalogatori.
Tutto questo fino a quando non entro a far parte di un' associazione come AIB, la quale, giustamente nel rispetto di tutti i partecipanti "detta" delle norme di comportamento, o etiche, di condotta, etc…. In quel caso e solo in quel caso sono tenuta (cioè dovere) a seguirle: pena l'esclusione o "punizione". Ma da quel momento in poi ritengo che non si possa più parlare di autonomia se non come libertà di seguire queste norme o meno, prendendomene le dirette conseguenze, come detto sopra.
Grazie e scusate se mi sono dilungata. Rosella
i codici deontologici professionali, benche' spesso emanati da associazioni professionali, non si rivolgono solo agli iscritti a tali associazioni, ma a tutti gli operatori del settore, inclusi i liberi professionisti, come spiegato ad esempio nel comma 0.3 della proposta di revisione del codice AIB e quindi, in un certo senso, sono in effetti una sorta di "giuramento di Ippocrate"
per quanto riguarda le eventuali "punizioni", esse non sono previste dal codice deontologico stesso ne' per gli associati all'AIB ne' per i non-associati; esse eventualmente saranno previste da altri documenti, da discutere in altre sedi
in ogni caso, se uno si iscrive ad una associazione, e' chiaro che dovrebbe condividerne almeno i principi fondamentali, tant'è che nel modulo per l'iscrizione all'AIB viene citato il suo codice deontologico, che chi si iscrive si impegna a rispettare
Riccardo Ridi
Grazie perla chiarificazione. Le auguro un buon fine settimana.
Rosella
Anche secondo me il punto 0.5 deve essere eliminato per i motivi riportati dagli altri. La deontologia non c'entra con l'autonomia.
Puo' darsi che il punto possa essere formulato piu' chiaramente, ma deontologia e autonomia sono legate in modo strettissimo (sia logicamente che legalmente). Autonomia significa riconoscimento della facolta' di darsi da se' le proprie norme di comportamento, e questo e' garantito, rispetto alla societa' (o, se preferite, "dovrebbe" essere garantito) da norme deontologiche, elaborate dalla professione stessa. Quindi normalmente (e anche legalmente) una professione (perche' sia riconosciuta come professione ossia sia riconosciuta la sua autonomia) deve avere delle norme deontologiche. Di conseguenza, avere delle norme deontologiche e' uno dei fondamenti (necessari) per avere una autonomia professionale. In altre parole, senza avere una deontologia non si puo' chiedere di avere una autonomia (professionale).
Il tutto magari si potrebbe spiegare meglio, ma e' un fatto assodato sia nella letteratura sulle professioni sia nelle normative europee in proposito.
Inserire qui i commenti sulla sezione 1. Doveri verso gli utenti
Riporto di seguito la mia proposta di modifica ai seguenti commi di questo articolo:
1.1. I bibliotecari devono garantire agli utenti l’accesso gratuito ai documenti pubblicamente disponibili e alle informazioni in essi contenute senza alcuna restrizione. (nota: modifica proposta per omogeneità con gli altri articoli sui "doveri" del bibliotecario. L'alternativa è eliminare l'ausiliare "dovere" e utilizzare sempre il verbo nel tempo indicativo: garantiscono, non accettano, ecc.)
1.2. Le informazioni fornite dai bibliotecari devono essere il più possibile complete e imparziali, non condizionate dalle loro opinioni e valori individuali né da influenze esterne di carattere politico, ideologico, religioso o commerciale (nota: invece di "individuali" utilizzare "personali", o "privati").
1.5. Il ruolo dei bibliotecari è diverso da quello di altre figure, come ad esempio genitori, insegnanti, ricercatori, critici o librai. Non spetta ai bibliotecari controllare o limitare l’accesso ai documenti da parte di utenti minorenni, a meno di specifici obblighi di legge. Non spetta ai bibliotecari esprimere valutazioni positive o negative sui documenti di cui il pubblico usufruisce. I bibliotecari hanno il compito di fornire indicazioni e consigli sugli strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e la valutazione di documenti e informazioni, ma si astengono dal fornire consulenze in ambiti professionali diversi (p. es. quello giuridico e quello medico).
Lucilla Less
ab-archivibiblioteche s.r.l.
Membro CER AIB Lazio
riguardo alle osservazioni di Less sui punti:
1.1) nel testo del 1997 le oscillazioni linguistiche fra le forme con e senza "dovere" erano molte di piu'; il gruppo ha cercato di uniformare il piu' possibile verso la forma con "dovere"; nei punti dove esso tuttora manca ci sono comunque le formule "si impegnano a" o "promuovono", in modo da non lasciare il semplice indicativo, ambiguo fra descrizione e prescrizione.
1.2) nel testo del 2014 non c'è scritto "individuali" ma "dei bibliotecari stessi"
1.5) non mi e' chiara in cosa consista la modifica proposta
Riguardo alle risposte di Ridi alle osservazioni sui punti:
1.1.) è effettivamente opportuno uniformare per quanto possibile verso la stessa forma.
1.2.) al posto di quanto indicato nel testo del 2014 (appunto "dei bibliotecari stessi") proponevo come alternativa gli aggettivi "individuali", "personali" o "privati".
1.5.) le modifiche proposte riguardano l'uso di alcuni termini al posto di altri (ad esempio "a meno di specifici obblighi di legge" invece di "al di là degli obblighi di legge" presente nel testo del 2014) e alcune modifiche di punteggiatura. Tuttavia, alla luce delle osservazioni di Rosa Maiello allo stesso articolo, appoggio la proposta di cassare del tutto la prima frase.
Suggerisco di aggiungere al comma 1.1., dopo la parola “restrizione”, le parole: “… , impegnandosi, per quanto è nelle loro possibilità, a rimuovere gli ostacoli organizzativi, culturali, tecnologici, economici e geografici che possono limitare l’effettiva fruizione del servizio”
(adattamento dell’ultima parte del comma 2.3., che si propone di spostare qui)
Il comma 1.4 riguarda i doveri verso i documenti e andrebbe spostato nell’apposita sezione.
Quanto al Comma 1.5:
La prima frase è piuttosto ambigua e attribuisce a un ventaglio eterogeneo di soggetti un ruolo pedagogico che non tutti hanno e che comunque non è rilevante per la definizione del ruolo dei bibliotecari. Inoltre, l’espressione “al di là degli obblighi di legge” minimizza secondo me indebitamente la funzione delle leggi come strumenti per garantire l’attuazione della Costituzione della Repubblica, ivi compresi quei principi che essa pone in tema di diritto all’informazione e limitazioni a tale diritto per tutelare altri diritti fondamentali. Ancora: mentre la prima parte del comma 1.5. prosegue, con qualche ridondanza, il ragionamento contro la censura di cui al comma 1.4, l’ultima parte del comma contiene indicazioni sul comportamento “proattivo” dei bibliotecari verso gli utenti, che è ridondante rispetto al comma 1.6. Il riferimento finale all’astensione da consulenze in ambiti professionali diversi va precisato e contestualizzato meglio. Ad esempio, i bibliotecari addetti alla gestione di repository istituzionali forniscono frequentemente indicazioni in ambito giuridico, se queste si riferiscono al corretto uso dei documenti (p.e., un bibliotecario che gestisce un archivio istituzionale ad accesso aperto è tenuto ad acquisire competenza e a fornire consulenza circa la gestione dei diritti d’autore agli autori che intendono depositare i loro contributi)
Suggerisco quindi:
- di eliminare tutta la prima frase del comma 1.5 (“Il ruolo dei bibliotecari è diverso da quello di altre figure, come genitori, insegnanti, ricercatori, critici o librai”);
- di riformulare la seconda frase del comma 1.5 come segue: “Fermo restando il rispetto delle leggi, ivi compresi i limiti da queste posti al diritto all’informazione per tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale, non spetta ai bibliotecari fornire consulenze su temi che esulano le loro competenze professionali, né compiere valutazioni soggettive per controllare o limitare l’accesso ai documenti da parte di utenti minorenni”;
- sempre nella seconda frase del punto 1.5., di eliminare il concetto riguardante il fatto che non spetta ai bibliotecari “… esprimere valutazioni positive o negative sui documenti richiesti, utilizzati o messi a disposizione del pubblico”, poiché è ridondante rispetto a quanto espresso al comma 1.4 (e peraltro come questo riferito ai documenti);
- di eliminare l’ultima frase del comma 1.5 (“I bibliotecari forniscono abitualmente indicazioni e consigli sugli strumenti e i metodi più efficaci per la ricerca, la selezione e la valutazione di documenti e informazioni, ma si astengono dal fornire consulenze in ambiti professionali diversi (p. es. quello giuridico e quello medico”)).
l'aggiunta "ivi compresi i limiti da queste posti al diritto all’informazione per tutelare altri diritti di rilevanza costituzionale" sarebbe molto forte ed esorbitante rispetto alla problematica dei minorenni; andrebbe eventualmente affrontata in una eventuale ulteriore sezione del codice deontologico, relativa ai "doveri verso la società", che potrebbe a mio avviso anche avere senso, pur essendo estremamente delicata, ma a cui la maggioranza del gruppo di lavoro ha preferito rinunciare
l'esempio dei bibliotecari addetti alla gestione di repository istituzionali è interessante e mi piacerebbe approfondirlo: ipotizziamo che un docente universitario entri in contenzioso giuridico col suo editore perche' ha depositato presso il repository del proprio ateneo (seguendo l'invito e le rassicurazioni dell'ateneo stesso) un proprio testo che l'editore considera invece sottoposto a vincoli che lo proibirebbero; quale dovrebbe essere la figura professionale ideale che l'ateneo dovrebbe affiancare al docente per affrontare tale contenzioso: un laureato in legge dell'ufficio legale o un laureato in biblioteconomia del sistema bibliotecario?
Riccardo Ridi
docente di biblioteconomia a Ca' Foscari
e coordinatore del gruppo di lavoro AIB
per la revisione del codice deontologico
(d'ora in poi non staro' piu' a ripeterlo ogni volta)
"quale dovrebbe essere la figura professionale ideale che l'ateneo dovrebbe affiancare al docente per affrontare tale contenzioso: un laureato in legge dell'ufficio legale o un laureato in biblioteconomia del sistema bibliotecario?" (Riccardo Ridi)
Rispondo: lo staff che gestisce il repository. Il che significa che non è sufficiente un laureato in biblioteconomia che ha fatto un solo esame di legislazione delle biblioteche, occorre un bibliotecario specializzato in materia di diritto dell'informazione e diritto d'autore.
per il punto 1.5
Non mi sembra necessario dire che il bibliotecario non ha il ruolo di educatore, perchè è una affermazione al negativo e non determinante, perchè si potrebbe anche dire che non è un poliziotto, non è un giudice ecc. ecc. E' troppo sulla difensiva . Qui la mia posizione è simile a quella di Maiello.
Dato che vogliamo chiarire che non adottiamo censure, ma se accenniamo a minorenni dobbiamo chiarire come ci posizioniamo, l'1.5 potrebbe essere :
Non spetta …. medico). Non spetta ai bibliotecari controllare o limitare l'accesso ai documenti da parte di utenti minorenni , a meno di specifici obblighi di legge, ma adottare misure specifiche per rafforzare la loro formazione sull'uso competente delle informazioni ".
INFATTI Il code of ethics di IFLA qui ha una posizione che mi sembra diversa da quella presentata nella bozza,cioè dice
"Librarians and other information workers respect the protection of minors while ensuring this does not impact on the information rights of adults".
Inoltre Le Linee IFLA per i servizi bibliotecari per ragazzi parlano di necessità di formazione all'uso competente della biblioteca e delle informazioni.
Mi sembra una buona soluzione che contempera l'esigenza di non operare censure ma anche quella di fare attenzione/proteggere i minori.
Il gruppo per la revisione ha fatto quegli esempi di ruoli diversi (piuttosto che altri) perchè ci sono parsi quelli che meglio aiutassero a capire il ruolo dei bibliotecari non in generale ma rispetto allo specifico (e controverso) tema dei consigli e delle valutazioni.
Il tema dell'information literacy è stato trattato nel successivo comma 1.6, relativo sia ai minorenni che ai maggiorenni perche' non abbiamo ritenuto che debbano esserci differenze legate all'eta' rispetto all'aiuto che i bibliotecari dovrebbero fornire nello sviluppo di capacita' critiche autonome.
Per quanto riguarda i minorenni il punto e': prescindendo dalle leggi, che vanno comunque rispettate, ci sono da parte dei bibliotecari ulteriori obblighi nel negare l'accesso a certi documenti da parte degli utenti minorenni? Il gruppo ha ritenuto che la risposta giusta fosse "no". Introdurre contestualmente (e non in un diverso comma) il riferimento all'information literacy potrebbe (a mio parere personale) apparire come un invito a qualche forma surrettizia di censura.
Concordo che su questo punto, come su tanti altri, il codice IFLA sia un po' diverso da quello dell'AIB. Nel caso specifico la formulazione IFLA mi pare piuttosto ambigua. Cosa significa, in concreto, "rispettare la protezione dei minori"?
Riccardo Ridi
Inserire qui i commenti sulla sezione 2. Doveri verso i documenti
Riporto di seguito la mia proposta di modifica ai seguenti commi di questo articolo, osservando preliminarmente in generale se non sia corretto anche in questo articolo utilizzare il verbo "dovere", come nel precedente, visto che tratta di "doveri verso i documenti":
2.1. I bibliotecari si impegnano a selezionare, raccogliere, conservare, tutelare e valorizzare (mediante il possesso o la facilitazione dell’accesso), i documenti pubblicamente disponibili e le informazioni in essi contenute, promuovendo l’accessibilità, la diffusione e lo sviluppo della conoscenza.
(nota: non riesco chiaramente a comprendere il concetto di "raccogliere mediante il possesso" espresso dall'attuale versione del comma. Mi chiedo in generale se non possa risultare ambiguo in generale il concetto di "possesso" associato alla professione bibliotecaria).
2.2. I bibliotecari si impegnano a garantire la trasmissione della conoscenza e di ogni forma di espressione registrata su qualunque tipo di supporto mediante la razionale organizzazione dei documenti e delle informazioni, agendo con imparzialità e cultura professionale.
Lucilla Less
ab-archivibiblioteche s.r.l.
Membro CER AIB Lazio
La seconda parte del comma 2.3. (“la rimozione degli ostacoli organizzativi, culturali, tecnologici, economici e geografici che limitano la circolazione delle informazioni, dei documenti e della conoscenza”) è un dovere soprattutto verso gli utenti, che credo andrebbe riportata al par. 1.1.
Questo (e altri) suggerimenti di Maiello di spostare commi o loro parti da una sezione all'altra per rendere piu' coerenti le sezioni stesse sono sensatissimi, ma difficili da applicare perchè (parere personalissimo) il codice deontologico del 1997 era impostato sui doveri, che implicano spessissimo interazioni con vari dei soggetti citati nei titoli delle sezioni: combattere la censura significa rendere accessibili dei documenti a degli utenti, rimuovere gli ostacoli significa aiutare gli utenti a raggiungere i documenti, ecc. Una impostazione basata sui valori invece che sui doveri avrebbe probabilmente ridotto questo problema, ma avrebbe implicato una vera e propria riscrittura da zero del codice, improponibile fra l'altro coi tempi assegnatici dal CEN.
Riccardo Ridi
Al comma 2.4. suggerisco di eliminare l’inciso “, sia etici che giuridici,” poiché nel nostro ordinamento anche i diritti morali hanno rilevanza giuridica e sono espressamente tutelati
i "diritti morali" a cui si riferisce la legge italiana sul diritto d'autore sarebbero a mio avviso meglio identificabili come "diritti non patrimoniali" per non creare ambiguità fra i diritti giuridici (tutelati dalle leggi) e quelli etico/morali (indipendenti per definizione dalle leggi); per questo motivo il gruppo di lavoro ha utilizzato il termine "etici" anzichè "morali"
Riccardo Ridi
docente di biblioteconomia a Ca' Foscari
e coordinatore del gruppo di lavoro AIB
per la revisione del codice deontologico
"diritto" è qualcosa che ha rilevanza giuridica, oppure non può chiamarsi "diritto". P.e., le dichiarazioni sui diritti fondamentali fissano principi giuridicamente rilevanti, perché la comunità internazionale li adotta con i trattati. Persino i *valori* etici possono avere rilevanza giuridica, ad esempio nel caso delle norme in materia di buon costume
Non sono d'accordo che i "diritti" siano solo quelli che hanno rilevanza giuridica. Ci sono millenni di letteratura filosofica sui diritti morali/etici. Probabilmente, per evitare ambiguità, sarebbe sempre meglio dire "diritti morali" o "diritti giuridici", ma nel caso specifico, poichè il primo comma del codice deontologico esplicita che esso va inteso come etico, da li' in poi quando si parla di diritti o di doveri essi sono, di default, etici, e si specifica solo quando invece sono giuridici.
Riccardo Ridi
"Non sono d'accordo che i "diritti" siano solo quelli che hanno rilevanza giuridica. Ci sono millenni di letteratura filosofica sui diritti morali/etici." (Riccardo Ridi)
Rispondo: appunto perché ci sono millenni di letteratura sui "diritti naturali" etc., ribadisco che anche i diritti non corredati di specifica sanzione, ma universalmente riconosciuti come valori, hanno rilevanza giuridica. Aiutano a interpretare le leggi, aiutano a scriverle, aiutano ad applicarle, possono essere espressamente da queste richiamate etc.
Inserire qui i commenti sulla sezione 3. Doveri verso la professione
Riporto di seguito la mia proposta di modifica ai seguenti commi di questo articolo:
3.1. I bibliotecari devono promuovere, singolarmente e in forma associativa, l’efficienza e l’autonomia del servizio bibliotecario, in quanto strumento di democrazia e di libertà.
3.4. I bibliotecari devono aggiornare costantemente la propria cultura professionale, anche attraverso la partecipazione ad associazioni e organizzazioni del settore.
Lucilla Less
ab-archivibiblioteche s.r.l.
Membro CER AIB Lazio
Suggerisco le seguenti modifiche (in maiuscolo) al comma 3.2. : “È dovere dei bibliotecari promuovere, singolarmente e in forma ASSOCIATA, l’autonomia del servizio bibliotecario, in quanto strumento di democrazia e di libertà”.
(sostituire "associata" ad "associativa" ed eliminare "efficienza", concetto che è già espresso al comma successivo e, inoltre, concernendo l'attuazione del servizio e solo gli indicatori della sua quantità, ridurrebbe la portata del comma 3.2., che ha respiro ampio e "di cornice")
Punto 3.3 e altri punti dove si trova. Secondo me "cultura professionale" va sostituito con "competenza professionale". Cultura vuol dire tutto e niente. Il servzio si basa in primo luogo sulla competenza che si acquisisce tramite uno studio al passo con i tempi e allineato su quello delle migliori tradizioni occidentali. Cosa che in Italia non avviene assolutamente in quanto non esistono corsi di Scienza della biblioteca degni di questo nome. Mettendo "cultura" al posto di "competenza" si rimane nel solco nebuloso e irresponsabile che mantiene il mondo italiano delle biblioteche nello stato arretrato e ingessato in cui si trova. Secondo me questo è un punto fondamentale.
Inserire qui i commenti generali sul Codice denontologico
Secondo me si deve sostituire "bibliotecario" con "bibliotecaria" o in alternativa "bibliotecaria/-o" anteponendo la forma femminile, in quanto le bibliotecarie sono in stragrande maggioranza.
3.1. I bibliotecari devono onorare la professione, consapevoli della sua utilità sociale.
Lo integrerei inserendo "fondamentale": 3.1. I bibliotecari devono onorare la professione, consapevoli della sua fondamentale utilità sociale.
Concordo con la proposta indicata nella nota [1] di inserire sia nel titolo che nel testo, la forma “bibliotecario/a”.
Marilena Puggioni
bibliotecaria
Sistema bibliotecario comunale di Sassari - Cooperativa "Il libro"
Componente della Commissione nazionale biblioteche pubbliche - AIB
Non concordo con la proposta indicata nella nota 1. In alternativa, se la maggioranza delle proposte è per esplicitare sia il genere maschile che quello femminile, suggerisco di utilizzare la seguente forma, limitandosi al solo titolo: Codice deontologico delle bibliotecarie e dei bibliotecari.
Buonasera. Scusate, ma mi era sfuggito che, oltre all'email e al nome, si doveva indicare anche l'ente di appartenenza e la tipologia professionale.
La sottoscritta Rosa Maiello, e-mail ti.bia|olleiam#ti.bia|olleiam, che ha mandato vari commenti a questo forum di discussione, è membro attivo dell'Associazione italiana biblioteche; AIB è quindi già in possesso delle informazioni che la riguardano relativamente a tipologia professionale ed ente di appartenenza, nonché incarichi associativi.
Colgo l'occasione per ringraziare i curatori della revisione per il pregevole lavoro svolto a beneficio della comunità.
Rosa Maiello